Edilizia e cantieri
Badge di cantiere obbligatorio: cosa vale oggi e cosa manca
Da quando, a fine ottobre 2025, il decreto-legge sulla sicurezza sul lavoro ha introdotto il «badge di cantiere», nelle imprese edili girano due domande. È già obbligatorio? E il tesserino che usiamo da anni va rifatto? In breve, la tessera di riconoscimento resta obbligatoria come prima, mentre il nuovo badge con codice anticontraffazione aspetta ancora le regole attuative. Più sotto il quadro aggiornato a ottobre 2026 e qualche indicazione su come tenere sotto controllo le presenze in cantiere già da adesso.
La tessera di riconoscimento è già obbligatoria
Nei lavori in appalto e subappalto il datore di lavoro deve munire i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lett. u, e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008). Il lavoratore è tenuto a esporla (art. 20, comma 3). Lo stesso obbligo vale per i lavoratori autonomi, i componenti dell'impresa familiare e i piccoli commercianti che operano in un luogo dove si svolgono attività in appalto o subappalto (art. 21, comma 1, lett. c).
Per i cantieri l'art. 5 della legge 136/2010 ha aggiunto due elementi: la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Sulla tessera degli autonomi va indicato anche il committente.
Sul fronte sanzioni, il datore di lavoro che non fornisce la tessera risponde ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. i), con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore (importi base, soggetti alle rivalutazioni periodiche). Il lavoratore che non la espone è sanzionato dall'art. 59, l'autonomo dall'art. 60. Il vecchio art. 36-bis del D.L. 223/2006, che duplicava gli stessi obblighi per l'edilizia, è stato abrogato dalla legge 203/2024, e oggi la disciplina sta tutta nel Testo unico.
Cosa ha introdotto il D.L. 159/2025
Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, prevede all'art. 3, comma 2, che le imprese operanti nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato, forniscano ai dipendenti la tessera di riconoscimento già prevista dal Testo unico, ma dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, usata come badge con gli elementi identificativi del dipendente, deve essere disponibile anche in formato digitale, attraverso strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Per chi viene assunto tramite offerte pubblicate su SIISL, la tessera digitale sarà generata in automatico e precompilata, salvo le integrazioni del datore di lavoro.
Lo stesso comma estende l'obbligo agli «ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato» che dovranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro; anche lì si applicherà la sanzione dell'art. 55, comma 5, lett. i).
Il comma 3 affida a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sentiti tra gli altri il Garante privacy e le parti sociali, la definizione delle modalità di attuazione: misure di controllo e sicurezza nei cantieri, monitoraggio dei flussi di manodopera con l'impiego di tecnologie, tipi di informazioni trattate. Per adottarlo erano stati fissati sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
A che punto siamo
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1/2026, ha chiarito due punti. Il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento, ma le aggiunge una caratteristica: il codice univoco anticontraffazione. E la piena operatività delle nuove caratteristiche è subordinata all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3. Una volta adottato, salvo tempistiche diverse fissate dal decreto stesso, il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, anche non edili, che operano nei cantieri in appalto e subappalto.
I sessanta giorni sono passati da un pezzo. Alla data delle nostre verifiche, ottobre 2026, non abbiamo trovato il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 diffuso dall'INL nell'edizione di ottobre 2026 riporta ancora la circolare con la stessa riserva. Prima di spendere soldi in nuovi tesserini conviene ricontrollare, perché la situazione può cambiare da una settimana all'altra.
Oggi, quindi, l'obbligo pienamente sanzionabile è la tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data di assunzione ed eventuale autorizzazione al subappalto. Diffidate di chi propone già adesso un badge «conforme al D.L. 159»: le specifiche tecniche nazionali non sono ancora state scritte.
Il precedente dei cantieri del sisma 2016
Per farsi un'idea di come potrebbe funzionare si può guardare alla ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dove il Commissario straordinario opera con un regime proprio (art. 35 del D.L. 189/2016 e ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024). Con il decreto n. 332 del 13 aprile 2026 è stata approvata la documentazione del badge: un tesserino con tecnologia NFC e un QR code di riserva, letto dall'impresa affidataria tramite un'app per smartphone o tablet fornita dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. A ogni lettura vengono registrati codice identificativo, data, ora, coordinate GPS del dispositivo di lettura e cantiere. Quando il badge non è disponibile è prevista una timbratura «virtuale», con verifica del documento d'identità e indicazione del motivo. Per i cantieri individuati dall'ordinanza l'avvio era fissato a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, con una fase di monitoraggio.
Non è detto che il decreto nazionale ricalchi questo schema, anche se la direzione si intuisce: identificazione univoca, lettura all'ingresso e dati che confluiscono in una piattaforma pubblica.
Cosa cambia per la patente a crediti
Lo stesso art. 3 è intervenuto sulla patente a crediti dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente parte da 30 crediti e per lavorare in cantiere ne servono almeno 15. Due modifiche riguardano da vicino chi gestisce il personale:
- per il lavoro irregolare la decurtazione è ora di 5 crediti per ciascun lavoratore, indipendentemente dalle giornate di impiego, e scatta con la notifica del verbale di accertamento, per gli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026;
- la sanzione per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti resta pari al 10% del valore dei lavori, ma il minimo sale da 6.000 a 12.000 euro.
Sapere sempre chi è in cantiere, per quale impresa e da quando, non è più solo una questione di ordine. Un lavoratore non regolarizzato costa crediti, e i crediti si recuperano a fatica.
Presenze in cantiere: chi registra cosa
Il badge identifica, ma non misura l'orario. Ogni impresa, affidataria o subappaltatrice, resta responsabile del calendario presenze nel proprio Libro Unico del Lavoro e delle denunce mensili alla Cassa Edile. A questo si somma la verifica di congruità della manodopera (DM 143/2021), che riguarda i lavori pubblici e quelli privati di valore pari o superiore a 70.000 euro: se la manodopera denunciata non è congrua rispetto all'opera e l'impresa non regolarizza, l'esito negativo incide sul DURC.
Nella pratica i problemi nascono quasi sempre nel passaggio tra cantiere e ufficio. Il caposquadra segna le presenze su un foglio, il foglio arriva in sede il venerdì, qualcuno lo ricopia. Con tre o quattro subappaltatori sullo stesso cantiere, tra carpentieri, impiantisti e cartongessisti, il direttore tecnico difficilmente sa in tempo reale chi c'è. Alcuni accorgimenti aiutano:
- una sola registrazione di ingresso e uscita, legata alla persona e al cantiere, al posto dei fogli ricompilati;
- il codice cantiere, o il CUP per le opere pubbliche, associato a ogni timbratura, così le ore finiscono sulla commessa giusta;
- geolocalizzazione, se proprio serve, limitata al momento della timbratura e dichiarata nell'informativa, come chiede il Garante privacy;
- niente impronte digitali né riconoscimento facciale, che il Garante ha più volte sanzionato per la rilevazione delle presenze;
- un controllo settimanale incrociato tra presenze registrate, ore denunciate in Cassa Edile e personale autorizzato al subappalto.
HelloPDKS in cantiere
HelloPDKS non emette tessere di riconoscimento né badge con codice anticontraffazione, e non è collegato a SIISL o alle Casse Edili: è uno strumento per rilevare le presenze. All'ingresso del cantiere si affigge un QR, oppure si installa un terminale a parete con un QR che cambia nel tempo; gli operai timbrano con l'app, la verifica della posizione si può attivare per il solo momento della timbratura e, se in cantiere non c'è campo, le timbrature restano in coda e partono appena torna la rete. Ogni cantiere può essere gestito come una sede a sé, con il proprio responsabile, e a fine mese si esportano prospetto presenze in PDF, report su straordinari e limiti di orario e un CSV per il consulente del lavoro.
L'interfaccia è in turco e in inglese, e se le vostre squadre lavorano solo in italiano è bene tenerne conto prima di provarlo. Una demo si può richiedere su hellopdks.com.
Domande frequenti
Il badge di cantiere con codice anticontraffazione è già obbligatorio?
Secondo la circolare INL n. 1/2026 la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge dipende dal decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 159/2025. Alla data delle nostre verifiche (ottobre 2026) non risultava pubblicato. Resta invece pienamente obbligatoria la tessera di riconoscimento del D.Lgs. 81/2008.
Devo rifare subito le tessere di riconoscimento dei miei operai?
Non per il codice anticontraffazione, finché il decreto attuativo non ne definisce le modalità. Conviene però controllare che le tessere attuali abbiano fotografia, generalità, datore di lavoro, data di assunzione e, per i subappalti, l'indicazione dell'autorizzazione: la loro mancanza è già sanzionabile.
Il badge riguarda anche i lavoratori autonomi e le imprese non edili?
Sì. L'INL ha chiarito che, una volta adottato il decreto, il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili in appalto o subappalto, anche se non sono imprese edili. Gli autonomi sono già oggi tenuti alla tessera di riconoscimento, con l'indicazione del committente.
Il badge di cantiere sostituisce la rilevazione delle presenze?
No. Il badge serve a identificare chi entra in cantiere. Le ore lavorate vanno comunque registrate nel calendario presenze del Libro Unico del Lavoro di ciascuna impresa e denunciate alla Cassa Edile, anche ai fini della verifica di congruità della manodopera.
In cantiere si possono usare impronte digitali o riconoscimento facciale per le presenze?
No. Il Garante privacy ha più volte ribadito che non esiste una norma che consenta l'uso di dati biometrici per la rilevazione delle presenze, e il consenso dei lavoratori non è una base valida. Badge, PIN o QR sono le alternative praticabili.